Buoni fruttiferi postali: differenza tra scadenza e prescrizione, a molti non è chiaro

Quando si sottoscrivono buoni fruttiferi postali oltre alla scadenza bisogna fare attenzione anche alla prescrizione. Ecco le differenze.

Da molti anni gli italiani sottoscrivono buoni postali, una soluzione sicura per proteggere i propri risparmi, offrendo rendimenti sempre più alti.

Scadenza e prescrizione dei buoni postali
Buoni fruttiferi postali: scadenza e prescrizione (rinews.it)

Tuttavia, non tutti hanno capito che i buoni fruttiferi postali hanno comunque dei rischi dopo la scadenza, ovvero la prescrizione. Attenzione a non fare confusione fra i due termini per non rischiare la perdita del capitale e degli interessi maturati.

Attenzione alla scadenza e alla prescrizione dei buoni postali: si può perdere tutto in un attimo

I buoni fruttiferi postali sono dei titoli di debito emessi da Cassa depositi e Prestiti (CDP) ma distribuiti dal Poste Italiane attraverso la vasta rete degli uffici postali. Attualmente, è possibile sottoscrivere 9 diversi buoni postali con caratteristiche e tassi di rendimenti diversi. Diversa è anche la scadenza entro la quale i buoni diventano infruttiferi, ovvero non maturano più gli interessi.

Attenti a non perdere i soldi dei buoni postali
Se non rimborsi i buoni postali rischi di perdere tutto (rinews.it)

Di solito la scadenza è indicata nel foglio informativo che deve essere consegnato al sottoscrittore del buono. Tuttavia, alcuni buoni postali del 2000 hanno la dicitura “a termine”. È il caso della Serie AA1 relativa ai buoni ordinari: la scadenza è più breve e il rischio di perdere tutto più alto

Dal giorno dopo alla scadenza il titolare del Buono fruttifero postale può chiedere il rimborso, ovvero la restituzione del capitale al 100% e gli interessi maturati. In realtà, ha tempo 10 anni per recuperare ciò che gli è dovuto prima che il Buono vada in prescrizione.

La definizione di prescrizione è stabilita dall’articolo 2946 del Codice civile: “La prescrizione è il periodo di tempo stabilito dalla legge entro il quale il risparmiatore deve richiedere il rimborso degli interessi e del capitale investito”.

Invece, a regolamentare quella dei buoni postali è l’articolo 6-ter del decreto legge numero 269/2003, convertito nella legge 326/2003. Nello specifico, la legge stabilisce che alla scadenza dei 10 anni il titolare non potrà avere indietro né il capitale investito né gli interessi maturati. Quindi, è importante riscuotere il prima possibile il buono, anche perché, come detto, dopo la scadenza non produce più interessi.

Ciò che succede ai buoni postali dopo la prescrizione dipende dalla data di emissione: infatti, quelli emessi fino al 13 aprile 2001 confluiscono nelle casse dello Stato, mentre quelli emessi a partire dal 14 aprile 2001 entrano nel Fondo per indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie.

Un’altra importante distinzione è tra buoni postali cartacei e buoni dematerializzati. A differenza dei primi, quelli dematerializzati non cadono in prescrizione perché dopo la scadenza l’importo è accreditato direttamente sul conto corrente del titolare.

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