Da sempre i buoni fruttiferi postali, anche cointestati, sono scelti da molti italiani come strumento di investimento e risparmio.
Nati nel 1924, oggi i buoni postali sono sottoscritti da circa 27 milioni di italiani. I motivi sono essenzialmente tre: facili da comprare; non sono soggetti a tasse di successione; sono sicuri perché garantiti dallo Stato italiano.
I buoni possono essere acquistati facilmente presso un ufficio postale. Anzi, oggi è ancora più semplice perché oltre a essere cartacei ci sono anche in forma dematerializzata che possono essere sottoscritti direttamente sull’app BancoPosta o sul sito www.poste.it nella sezione Risparmio e Investimenti. Tra l’altro, con questi ultimi non si rischia la prescrizione e quindi la perdita del capitale e degli interessi.
Sul sito di Poste Italiane nella sezione suddetta sono elencati i buoni fruttiferi postali che attualmente si possono sottoscrivere. Ne abbiamo anche parlato nell’articolo “Buoni fruttiferi postali sempre più convenienti: quale scegliere in base al rendimento”. Tranne quello dedicato ai minori che deve essere intestato solo a quest’ultimo, gli altri buoni postali possono essere cointestati.
Questo significa che possono appartenere a più persone, entro un numero di 4. Al momento della sottoscrizione, cioè dell’acquisto del buono, si dovranno comunicare i vari intestatari. L’informazione sarà registrata sia da Cassa depositi e prestiti, che emette materialmente i buoni, sia da Poste Italiane che ha il compito di distribuirli.
Sui buoni emessi a partire dal 28 dicembre 2000 è visibile la clausola CPFR o PFR, ovvero “con pari facoltà di rimborso”. Questa espressione significa che il buono può essere rimborsato in qualsiasi momento anche da un solo intestatario senza aver l’autorizzazione degli altri. Si tratta del cosiddetto rimborso disgiunto. Tuttavia, questa facoltà può essere esclusa al momento della sottoscrizione ma deve essere espressamente richiesta.
Attenzione: anche i buoni emessi prima del 28/12/2000 possono essere incassati allo stesso modo, anche se non è presente la clausola CPFR. In entrambi i casi, per ottenere il rimborso, dovrà essere presentato al momento della richiesta il buon cartaceo.
In caso di morte di uno degli intestatari cosa succede? La normativa chiarisce che per i cointestatari non cambia nulla in quanto sono legittimati a ottenere il rimborso dell’intera somma.
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